PAVIMENTI |  Iva al 10%
PAVIMENTI | Iva al 10%

PAVIMENTI | IVA 10% Quando e come

La normativa sulle agevolazioni IVA applicata all’edilizia è un argomento complesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti punti, ma ancora per tanti non è chiaro il meccanismo e si fa confusione. Vediamo insieme di approfondire.

 

Di seguito diamo alcune indicazioni orientative. Per approfondire consigliamo sempre di  consultazione la Guida dell’Agenzia delle Entrate o il proprio consulente fiscale.

 

L'IVA SULL'ACQUISTO DEI PAVIMENTI

Normalmente l'IVA sugli acquisti dei pavimenti è del 22%, tuttavia ci sono alcune condizioni per cui si può applicare l'Iva ridotta (al 10%) nel rispetto della normativa vigente. Su Ediportale si legge un caso specifico che capita spesso.

 

La domanda è la seguente: "Scusate, non riesco a capire perché se voglio acquistare il pavimento direttamente dal venditore, mi dicono che devo pagare  l’IVA al 22% invece se acquista l’impresa il venditore gli applica l’IVA al 10%.    Non posso acquistare direttamente con l’IVA al 10%?"


Edilportale risponde: Prendendo spunto dal quesito, cercheremo di spiegare in modo sintetico e semplice questo concetto alla luce delle linee guida fornite dalla stessa agenzia delle entrate, la quale dice che per interventi di recupero d'immobili residenziali ovvero per quelli di:

• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia

si può usufruire  di una aliquota agevolata (il 10%) anziché quella ordinaria (il 22%)...  Importante è sottolineare la seguente questione:
affinché i materiali concorrano alla formazione dell’importo lavori devono essere computati nell'ambito di un contratto di appalto, devono essere acquistati dall'impresa con cui si è stipulato tale contratto (viene definita cessione dei beni nella pratica l’impresa acquista i suddetti beni al 22% e li cede al committente mettendogli in fattura il 10%).

Qualora sia il committente ad acquistare il bene, oppure se l’acquisto viene fatto da altri soggetti a da un subappaltatore dell’impresa affidataria l’agevolazione decade.

 

L'Agenzia delle Entrate infatti precisa: Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo d'intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

  • Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'Iva ridotta al 10%.
  • Sui beni, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.  In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.  Per leggere tutto il testo: https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/ristrutturazioni_edilizie.html#p2

 

 PAVIMENTI |  Iva al 10% iva al 10

IVA 10% SU ACQUISTO DEI BENI

L'acquisto dei beni è agevolabile in caso di appalto e,  in presenza di beni di valore significativo solo fino al tetto permesso.  Il venditore dei beni può applicare l'IVA agevolata all'impresa che esegue i lavori, non direttamente al committente.

Anche l'acquisto dei pavimenti segue le medesime regole. Quando il pavimento è parte dell'intervento agevolato, può essere venduto con IVA agevolata al 10% all'impresa che esegue i lavori.  Successivamente sarà l'impresa che, nell'ambito degli interventi, applicherà al committente l'IVA al 10%. 

 

iva 10 agevolazione

 IVA RIDOTTA 10% - QUANDO

Se si rientra dentro i casi sopra descritti, quattro sono le condizioni perché il venditore possa applicare l'Iva ridotta al 10% anziché 22%, per il solo acquisto dei beni, nel rispetto della normativa vigente:

  1.  l'oggetto della cessione deve riguardare "beni finiti"
  2.  i beni devono essere utilizzati per un intervento compreso tra quelli agevolati
  3. L'acquirente deve essere l'impresa o il soggetto che esegue i lavori nell'ambito di un appalto relativo a intervento agevolabile
  4.  L'acquirente deve consegnare una copia della dichiarazione di responsabilità con la quale dichiara che utilizzerà i beni in quello
    specifico intervento e allegherà l'eventuale titolo abilitativo (DIA, SCIA, Permesso di costruire etc).

 

CHI È IL SOGGETTO FINALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il soggetto finale  dell'agevolazione è il proprietario/committente, che chiederà all'impresa di fare fattura con iva al 10%.  L'impresa a sua volta chiederà al venditore dei materiali, di emettere fattura al 10%  se è in regola con i suddetti 4 punti.

 

COSA SIGNIFICA BENE SIGNIFICATIVI?

Si tratta di quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione. Essi sono stati individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 29.12.1999 e sono i seguenti:

  • - ascensori e montacarichi;
  • - infissi esterni e interni;
  • - caldaie;
  • - videocitofoni;
  • - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • - sanitari e rubinetterie da bagno;
  • - impianti di sicurezza
 
 
LIMITAZIONE SUI BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO
Quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo",  l'IVA agevolata al 10% si applica  sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.  Cioè  quando il valore dei beni è superiore al valore delle prestazioni, l'eccedenza deve essere fatturata al 22%.  l'Iva ridotta si applica con il limite che l'Agenzia delle Entrate esemplifica come sotto: 
 
Esempio pratico - Ristrutturazione del bagno:

Il preventivo totale per  la ristrutturazione  (lavori + materiali)  è il seguente:
4.000 € per i lavori (manodopera...)
6.000 € costo sanitari e rubinetterie - Sanitari e rubinetterie sono beni significativi  per cui agevolabili con l’IVA l 10%
-------------
10.000 € costo totale complessivo
 
Si detrae dal costo totale il costo dei beni
10.000 €
-  6.000 €
--------------
= 4.000 €
 
quello che risulta è il costo dei beni sul quale si può applicare l'IVA al 10% (in questo caso 4.000€ ).  Per cui l'IVA al 10% si potrà applicare a €  4.000 €  mentre i restanti 2.000 € saranno con il 22%. Se il bene viene solo fornito, allora l'Iva è tutta al 22%.

 

AGEVOLAZIONI ALIQUOTE IVA 22% 10%  SECONDO I CASI

  •   22% in caso del solo acquisto di materiale;
  •  10% in caso di appalto, con fornitura e posa del pavimento;

Quindi, l'IVA agevolata non si può applicare in caso di solo acquisto del pavimento, senza che questo rientri in un intervento, che prevede fornitura e posa. Nel caso di sola vendita l'IVA è una solamente quella ordinaria al 22%. Mentre si può beneficiare dall'agevolazione nel caso di esecuzione del pavimento in appalto. 

In fattura va inserita la dicitura "esecuzione in appalto di pavimento/rivestimento" ed il contratto che si stipula con il cliente deve avere la forma scritta e deve prevedere le clausole tipiche dell'appalto.

 

QUANDO NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE IVA AL 10%

  •    materiali o  beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue il lavoro
  •    materiali o beni acquistati direttamente dal committente
  •    prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  •    prestazioni di servizi in subappalto. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
 
 
 
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