PAVIMENTI |  Iva al 10%
PAVIMENTI | Iva al 10%

PAVIMENTI | IVA 10% Quando e come

La normativa sulle agevolazioni IVA applicata all’edilizia è un argomento complesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti punti, ma ancora per tanti non è chiaro il meccanismo e si fa confusione. Vediamo insieme di approfondire.

 

Di seguito diamo alcune indicazioni orientative. Per approfondire consigliamo sempre di  consultazione la Guida dell’Agenzia delle Entrate o il proprio consulente fiscale.

 

L'IVA SULL'ACQUISTO DEI PAVIMENTI

Normalmente l'IVA sugli acquisti dei pavimenti è del 22%, tuttavia ci sono alcune condizioni per cui si può applicare l'Iva ridotta (al 10%) nel rispetto della normativa vigente. Su Ediportale si legge un caso specifico che capita spesso.

 

La domanda è la seguente: "Scusate, non riesco a capire perché se voglio acquistare il pavimento direttamente dal venditore, mi dicono che devo pagare  l’IVA al 22% invece se acquista l’impresa il venditore gli applica l’IVA al 10%.    Non posso acquistare direttamente con l’IVA al 10%?"


Edilportale risponde: Prendendo spunto dal quesito, cercheremo di spiegare in modo sintetico e semplice questo concetto alla luce delle linee guida fornite dalla stessa agenzia delle entrate, la quale dice che per interventi di recupero d'immobili residenziali ovvero per quelli di:

• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia

si può usufruire  di una aliquota agevolata (il 10%) anziché quella ordinaria (il 22%)...  Importante è sottolineare la seguente questione:
affinché i materiali concorrano alla formazione dell’importo lavori devono essere computati nell'ambito di un contratto di appalto, devono essere acquistati dall'impresa con cui si è stipulato tale contratto (viene definita cessione dei beni nella pratica l’impresa acquista i suddetti beni al 22% e li cede al committente mettendogli in fattura il 10%).

Qualora sia il committente ad acquistare il bene, oppure se l’acquisto viene fatto da altri soggetti a da un subappaltatore dell’impresa affidataria l’agevolazione decade.

 

L'Agenzia delle Entrate infatti precisa: Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo d'intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.  In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.  Per leggere tutto il testo: https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/ristrutturazioni_edilizie.html#p2

 

 PAVIMENTI |  Iva al 10% iva al 10

IVA 10% SU ACQUISTO DEI BENI

L'acquisto dei beni è agevolabile in caso di appalto e,  in presenza di beni di valore significativo solo fino al tetto permesso.  Il venditore dei beni può applicare l'IVA agevolata all'impresa che esegue i lavori, non direttamente al committente.

Anche l'acquisto dei pavimenti segue le medesime regole. Quando il pavimento è parte dell'intervento agevolato, può essere venduto con IVA agevolata al 10% all'impresa che esegue i lavori.  Successivamente sarà l'impresa che, nell'ambito degli interventi, applicherà al committente l'IVA al 10%. 

 

iva 10 agevolazione

 IVA RIDOTTA 10% - QUANDO

Se si rientra dentro i casi sopra descritti, quattro sono le condizioni perché il venditore possa applicare l'Iva ridotta al 10% anziché 22%, per il solo acquisto dei beni, nel rispetto della normativa vigente:

  1.  l'oggetto della cessione deve riguardare "beni finiti"
  2.  i beni devono essere utilizzati per un intervento compreso tra quelli agevolati
  3. L'acquirente deve essere l'impresa o il soggetto che esegue i lavori nell'ambito di un appalto relativo a intervento agevolabile
  4.  L'acquirente deve consegnare una copia della dichiarazione di responsabilità con la quale dichiara che utilizzerà i beni in quello
    specifico intervento e allegherà l'eventuale titolo abilitativo (DIA, SCIA, Permesso di costruire etc).

 

CHI È IL SOGGETTO FINALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il soggetto finale  dell'agevolazione è il proprietario/committente, che chiederà all'impresa di fare fattura con iva al 10%.  L'impresa a sua volta chiederà al venditore dei materiali, di emettere fattura al 10%  se è in regola con i suddetti 4 punti.

 

COSA SIGNIFICA BENE SIGNIFICATIVI?

Si tratta di quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione. Essi sono stati individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 29.12.1999 e sono i seguenti:

 
 
LIMITAZIONE SUI BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO
Quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo",  l'IVA agevolata al 10% si applica  sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.  Cioè  quando il valore dei beni è superiore al valore delle prestazioni, l'eccedenza deve essere fatturata al 22%.  l'Iva ridotta si applica con il limite che l'Agenzia delle Entrate esemplifica come sotto: 
 
Esempio pratico - Ristrutturazione del bagno:

Il preventivo totale per  la ristrutturazione  (lavori + materiali)  è il seguente:
4.000 € per i lavori (manodopera...)
6.000 € costo sanitari e rubinetterie - Sanitari e rubinetterie sono beni significativi  per cui agevolabili con l’IVA l 10%
-------------
10.000 € costo totale complessivo
 
Si detrae dal costo totale il costo dei beni
10.000 €
-  6.000 €
--------------
= 4.000 €
 
quello che risulta è il costo dei beni sul quale si può applicare l'IVA al 10% (in questo caso 4.000€ ).  Per cui l'IVA al 10% si potrà applicare a €  4.000 €  mentre i restanti 2.000 € saranno con il 22%. Se il bene viene solo fornito, allora l'Iva è tutta al 22%.

 

AGEVOLAZIONI ALIQUOTE IVA 22% 10%  SECONDO I CASI

Quindi, l'IVA agevolata non si può applicare in caso di solo acquisto del pavimento, senza che questo rientri in un intervento, che prevede fornitura e posa. Nel caso di sola vendita l'IVA è una solamente quella ordinaria al 22%. Mentre si può beneficiare dall'agevolazione nel caso di esecuzione del pavimento in appalto. 

In fattura va inserita la dicitura "esecuzione in appalto di pavimento/rivestimento" ed il contratto che si stipula con il cliente deve avere la forma scritta e deve prevedere le clausole tipiche dell'appalto.

 

QUANDO NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE IVA AL 10%

  •    materiali o  beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue il lavoro
  •    materiali o beni acquistati direttamente dal committente
  •    prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  •    prestazioni di servizi in subappalto. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
 
 
 
Guida Ristrutturazioni edilizie
LINK ALLA SEZIONE -   Agevolazioni IVA


 

 
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